Sentenza 142/1974 (ECLI:IT:COST:1974:142)
Massima numero 7256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7255


Titolo
SENT. 142/74 B. EDILIZIA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - R.D. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 109, ULTIMO COMMA - RIMBORSO DEL SUBENTRANTE A PRECEDENTE ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO COOPERATIVO PER SPESE DI MIGLIORAMENTI DAL SECONDO EFFETTUATE - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA - GIUDIZIO "INSINDACABILE" DEL COLLAUDATORE O DEL FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE - SOTTRAE AL GIUDICE IL CONTROLLO SULL'ACCERTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La tutela giurisdizionale delle parti - nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario di un alloggio cooperativo per acquisto del terreno, costo dei lavori e miglioramenti eseguiti - puo' essere realizzata solo riconoscendo al giudice la piena sindacabilita' dell'accertamento che l'art. 109 ultima parte del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica rimette al collaudatore o funzionario del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici, sicche' va dichiarata incostituzionale - per violazione dell'art. 24 Cost., - la disposizione citata nella parte in cui definisce "insindacabile" l'accertamento rimesso al tecnico dell'amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte