Sentenza 143/1974 (ECLI:IT:COST:1974:143)
Massima numero 7257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/05/1974; Decisione del
14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7258
Titolo
SENT. 143/74 A. REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 110, SECONDO COMMA, LETT. C - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: CONNESSIONE CON ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA O LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AUMENTO DI PENA RISPETTO A QUELLA INFLIGGENDA PER IL CONTRABBANDO SEMPLICE - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27, SECONDO CAPOVERSO, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/74 A. REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 110, SECONDO COMMA, LETT. C - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: CONNESSIONE CON ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA O LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AUMENTO DI PENA RISPETTO A QUELLA INFLIGGENDA PER IL CONTRABBANDO SEMPLICE - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27, SECONDO CAPOVERSO, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione, prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la resclusione da 3 a 5 anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, risponde al criterio generale per cui nel maggiore rigore della misura delle sanzioni penali deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravita' di un reato, salvo il limite della ragionevolezza del relativo apprezzamento. Poiche', nella dinamica del reato di contrabbando, il vincolo teleologico e conseguenziale previsto dalla norma impugnata fra reato mezzo e reato fine rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso, ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento e conseguentemente della maggiore latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, sollevata sotto il profilo della ingiustificata sperequazione del trattamento punitivo ivi previsto.
L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione, prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la resclusione da 3 a 5 anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, risponde al criterio generale per cui nel maggiore rigore della misura delle sanzioni penali deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravita' di un reato, salvo il limite della ragionevolezza del relativo apprezzamento. Poiche', nella dinamica del reato di contrabbando, il vincolo teleologico e conseguenziale previsto dalla norma impugnata fra reato mezzo e reato fine rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso, ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento e conseguentemente della maggiore latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, sollevata sotto il profilo della ingiustificata sperequazione del trattamento punitivo ivi previsto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte