Sentenza 143/1974 (ECLI:IT:COST:1974:143)
Massima numero 7258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/05/1974; Decisione del
14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7257
Titolo
SENT. 143/74 B. REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 110, SECONDO COMMA, LETT. C - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: CONNESSIONE CON ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA O LA P.A. - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA. PENE - EFFICACIA RIEDUCATIVA - VA POSTA IN RELAZIONE AL REGIME DI ESECUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 27, SECONDO CPV.).
SENT. 143/74 B. REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 110, SECONDO COMMA, LETT. C - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: CONNESSIONE CON ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA O LA P.A. - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA. PENE - EFFICACIA RIEDUCATIVA - VA POSTA IN RELAZIONE AL REGIME DI ESECUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 27, SECONDO CPV.).
Testo
L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la P.A. prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena prevista per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la reclusione da tre a cinque anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, e' stata determinata in base ad una scelta di politica criminale legittimamente esercitata, ed esula pertanto dal controllo in questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, comunque, e' da porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione che, nel caso, non viene in considerazione.
L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la P.A. prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena prevista per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la reclusione da tre a cinque anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, e' stata determinata in base ad una scelta di politica criminale legittimamente esercitata, ed esula pertanto dal controllo in questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, comunque, e' da porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione che, nel caso, non viene in considerazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte