Sentenza 144/1974 (ECLI:IT:COST:1974:144)
Massima numero 7259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 144/74. REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940 , N. 1424, ART. 108 - SANZIONE DA INFLIGGERE AL RESPONSABILE DEL DELITTO DI TENTATO CONTRABBANDO - EQUIPARAZIONE A QUELLA IRROGABILE A CHI HA CONDOTTO IL DELITTO A CONSUMAZIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA DECISIONE ANCHE ALL'ARTICOLO 74 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907 (MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI).

Testo
Il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 si concreta in un comportamento dalle peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una sequenza piu' o meno complessa di insidie e manovre tendenti a realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di la' della linea di confine in violazione degli obblighi fiscali. La natura particolare di tale "iter" fraudolento del procedimento di esecuzione del reato offre idonei motivi ad una valutazione specialmente severa, l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende responsabile del delitto tentato di contrabbando a quella prevista per il delitto consumato, disposta dall'art. 108 della citata legge n. 1424 del 1940, tendendo ad adeguare la sanzione alle descritte peculiari modalita' di esecuzione e consumazione del reato, trova fondamento nella valutazione di politica criminale, rimessa alla discrezionalita' del legislatore, secondo cui, nel tentativo di contrabbando e nel reato consumato risiedono elementi di pericolosita' sociale che richiedono eguali sanzioni. Analoghe ragioni valgono per quanto riguarda il caso del contrabbando di generi di monopolio di cui all'art. 74 legge 17 luglio 1942, n. 907, che riproduce la norma equiparativa di cui all'art. 108 sopra ripetuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate, sollevata per la presunta violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla unificazione della sanzione tanto per il delitto di contrabbando tentato che per quello di contrabbando consumato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte