Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese e misure sanitarie - Dotazione finanziaria per il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 61 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che stabilisce che nell'ambito del Fondo sanitario regionale, con l'adozione del Documento di indirizzo economico-funzionale è destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale. La disposizione impugnata non viene a determinare un livello ulteriore di assistenza rispetto a quelli definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione. L'art. 31 del menzionato d.P.C.m. prevede, per le persone nella fase terminale della vita, un complesso integrato di prestazioni da svolgersi nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale e a tale ambito di assistenza vanno ricondotte anche le attività svolte dalle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico della rete oncologica della Regione Puglia, in considerazione sia degli scopi delle attività svolte, sia dell'integrazione delle associazioni nell'apparato organizzativo dell'assistenza territoriale. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011, n. 123 del 2011, n. 141 del 2010 e n. 100 del 2010).