Sentenza 145/1974 (ECLI:IT:COST:1974:145)
Massima numero 7260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/05/1974; Decisione del
14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/74 A. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - OMESSA STATUIZIONE IN MERITO ALLE GARANZIE DIFENSIVE DELL'INDIZIATO DI REATO - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI SANCITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE E DELLE GARANZIE DI DIFESA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 145/74 A. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - OMESSA STATUIZIONE IN MERITO ALLE GARANZIE DIFENSIVE DELL'INDIZIATO DI REATO - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI SANCITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE E DELLE GARANZIE DI DIFESA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica. Ed invero, la norma impugnata, che si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla stabilisce in ordine alla disciplina processuale di tali atti, i quali pertanto vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione. Ne deriva, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui e' autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa alla stregua dell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica. Ed invero, la norma impugnata, che si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla stabilisce in ordine alla disciplina processuale di tali atti, i quali pertanto vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione. Ne deriva, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui e' autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa alla stregua dell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte