Sentenza 145/1974 (ECLI:IT:COST:1974:145)
Massima numero 7262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7260  7261


Titolo
SENT. 145/74 C. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - OMESSA STATUIZIONE IN MERITO ALLE GARANZIE DIFENSIVE DELL'INDIZIATO DI REATO - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI SANCITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE E DELLE GARANZIE DI DIFESA.

Testo
Nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico, previsti dall'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684, l'ingegnere capo del genio civile agisce come ufficiale di polizia giudiziaria e in tale qualita' e' tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di reato tutte le garanzie a quest'ultimo spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria, e in particolare deve agire con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, alla stregua di quanto risulta dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte