Sentenza 146/1974 (ECLI:IT:COST:1974:146)
Massima numero 7263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7264  7265


Titolo
SENT. 146/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 302,ART. 27 - COMPETENZA DEL PREFETTO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI FACCHINO (ANCHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA) - ATTINENZA ALLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 17, LETT. F,DELLO STATUTO SPECIALE - MANCANZA DI UNA NORMATIVA REGIONALE (DI TIPO CONCORRENTE) - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE, COMPRESA LA PARTE ORGANIZZATIVA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 15 E 31 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, nella parte in cui demanda al prefetto, anche nell'ambito della Regione siciliana il rilascio della licenza di esercizio del mestiere di facchino non contrasta con l'art. 31 dello Statuto speciale: tale norma, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione ogni attivita' concernente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, risulta del tutto estranea alla materia regolata dalla disposizione impugnata che riguarda invece il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 31

Altri parametri e norme interposte