Sentenza 147/1974 (ECLI:IT:COST:1974:147)
Massima numero 7266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 147/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - R.D. 24 DICEMBRE 1911 (REGOLAMENTO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI), PARAGR. XVII DELL'APP. N. 1 (USO DEI FERRI DI SICUREZZA NELLA TRADUZIONE DEGLI IMPUTATI DETENUTI) - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il nesso di pregiudizialita' richiesta ai fini di rendere rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale deve consistere in un rapporto di strumentalita' necessaria fra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. Deve con tutta evidenza escludersi l'esistenza di un nesso consimile nel caso in cui giudice "a quo", nel motivare sul punto, faccia riferimento all'effetto psicologico che l'applicazione dei ferri di sicurezza all'imputato detenuto provocherebbe su esso giudicante al punto da impedirgli di pronunziarsi serenamente sul merito del procedimento penale in corso. Deve pertanto "prima facie" escludersi, in tale ipotesi, la sussistenza del requisito della rilevanza, e la questione va conseguentemente dichiarata inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte