Ordinanza 148/1974 (ECLI:IT:COST:1974:148)
Massima numero 7267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 148/74. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MANGIMI - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281, ART. 25 - PRELIEVO DEI CAMPIONI - ATTI RELATIVI - ATTINENZA AGLI ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399) sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul rilievo che nella fase preliminare degli accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni le norme impugnate - limitandosi a prescrivere per gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al medesimo copia del verbale di prelevamento - non assicurerebbero l'integrale applicabilita' delle garanzie previste dagli artt. 78, 223, 390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale, giacche' non e' dubbio che gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti amministrativi preliminari nella quale non v'e' ragione che venga assicurato il diritto di difesa in quanto manca il presupposto necessario di un indizio di reita'. N.B. Nel caso di specie e' stata fatta puntuale applicazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 149/1969 - in tema di prelievo di campioni, analisi e revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 190) - nella quale la Corte ebbe a distinguere tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine ai quali e' escluso che possa operare il diritto di difesa essendo essi espressione di una tipica attivita' amministrativa e quindi rivolti a soggetti non ancora indiziati di reati - ed atti relativi alla successiva fase di revisione delle analisi per i quali viene, invece, in discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un momento in cui la precedente analisi abbia gia' dato esito sfavorevole nei confronti di soggetto al quale e' ormai addebitato un reato e che percio' dev'essere messo in grado di difendersi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte