Sentenza 149/1974 (ECLI:IT:COST:1974:149)
Massima numero 7268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/74 A. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 44 E 45 - REVISIONE DELLE ANALISI RISERVATA A DETERMINATI ISTITUTI - LIMITAZIONE DELLA SCELTA DEL PERITO DA PARTE DEL GIUDICE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 149/74 A. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 44 E 45 - REVISIONE DELLE ANALISI RISERVATA A DETERMINATI ISTITUTI - LIMITAZIONE DELLA SCELTA DEL PERITO DA PARTE DEL GIUDICE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilita' della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilita' della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinche', per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serieta' dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.
Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilita' della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilita' della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinche', per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serieta' dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte