Sentenza 149/1974 (ECLI:IT:COST:1974:149)
Massima numero 7269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/74 B. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ARTT. 1 E 2 (MODIFICATIVI DEGLI ARTT. 44 E 45 R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033) - REVISIONE DELLE ANALISI RISERVATA A DETERMINATI ISTITUTI - NON SOTTRAE AL GIUDICE IL POTERE DI VALUTARE E DECIDERE SULL'ACCERTAMENTO COMPIUTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 149/74 B. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ARTT. 1 E 2 (MODIFICATIVI DEGLI ARTT. 44 E 45 R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033) - REVISIONE DELLE ANALISI RISERVATA A DETERMINATI ISTITUTI - NON SOTTRAE AL GIUDICE IL POTERE DI VALUTARE E DECIDERE SULL'ACCERTAMENTO COMPIUTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033) i quali in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi, non compromettono i diritti di difesa e la funzione giurisdizionale enunciati dagli artt. 24 e 102 Cost., giacche' il giudice non deve necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione sull'accertamento compiuto dagli istituti.
Gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033) i quali in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi, non compromettono i diritti di difesa e la funzione giurisdizionale enunciati dagli artt. 24 e 102 Cost., giacche' il giudice non deve necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione sull'accertamento compiuto dagli istituti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte