Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria per la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei Comuni di canili sanitari - Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 66 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che, nel bilancio regionale autonomo, assegna una dotazione finanziaria per la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei Comuni di canili sanitari, pari a euro 500 mila per l'esercizio finanziario 2019. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale misura non può, infatti, essere ricondotta ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che si limita a prevedere la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline. Né, d'altra parte, la disposizione impugnata potrebbe dirsi connotata da una diversa finalità, meramente socio-assistenziale, ciò emergendo dal contenuto della norma e dall'imputazione stessa della spesa ad una missione del bilancio regionale relativa alla tutela della salute. (Precedente citato: sentenza n. 94 del 2019).