Sentenza 149/1974 (ECLI:IT:COST:1974:149)
Massima numero 7270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7268  7269


Titolo
SENT. 149/74 C. FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 203, ARTT. 44 E 45 (MODIFICATI DAGLI ARTT. 1 E 2 LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190) - REVISIONE DELLE ANALISI RISERVATE A DETERMINATI ISTITUTI - NON CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI SUL GIURAMENTO DEI PERITI E LA POSSIBILITA' DELLA LORO SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE - DIVERSITA' DI POSIZIONE DEGLI ISTITUTI RISPETTO AI PERITI CHE RICEVONO UN INCARICO DA PARTE DEL GIUDICE EX ART. 314 COD. PROC. PEN. - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi e non consentono pertanto l'applicazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti il giuramento dei periti e la possibilita' della loro sostituzione e ricusazione, non sono in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' la particolare posizione degli indicati istituti non e' in alcun modo assimilabile a quella dei periti che ricevono un incarico personale da parte del giudice ai sensi dell'art. 314 c.p.c. essendo, infatti, innegabile la sostanziale differenza che passa tra organi pubblici, facenti parte della pubblica amministrazione, che istituzionalmente attendono ad una indagine tecnica ad essi affidata dalla legge, e soggetti privati che, in ragione delle loro particolari cognizioni di determinate scienze o arti, vengono di volta in volta discrezionalmente scelti dal giudice per l'espletamento di una perizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte