Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7276  7277  7278  7279  7280  7281  7282  7283  7284  7285  7286  7287  7288


Titolo
SENT. 151/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - MATERIE TRASFERITE DALLA COMPETENZA REGIONALE A QUELLA PROVINCIALE DALL'ART. 106 DEL NUOVO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - EFFICACIA DELLE LEGGI REGIONALI FINO A CHE LE PROVINCIE NON DISPONGANO DIVERSAMENTE - LEGGI STATALI ABROGATIVE DI LEGGI REGIONALI IN TALI MATERIE - INTERESSE REGIONALE ALL'IMPUGNATIVA - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Poiche' l'art. 56 della legge costituzionale n. 1 del 1971 (art. 106 del t.u. Statuto T.A.A.) ha mantenuto ferme le leggi regionali in vigore su materie trasferite alla competenza delle Provincie di Trento e Bolzano sino a che queste non abbiano a disporre diversamente, permane l'interesse della Regione ad impugnare leggi statali che abroghino leggi da essa a suo tempo emanate e che assumono riferibili alle materie trasferitele. Cfr.: gia' sent. n. 111 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 56

Altri parametri e norme interposte