Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/74 C. CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTO DEI PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI ALLE SEDUTE - CONDIZIONI - NON E' PRESCRITTO ANCHE PER GLI ATTI LEGISLATIVI O COMUNQUE RICOLLEGANTISI QUALI PRESUPPOSTI AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA INIZIATIVA LEGISLATIVA GOVERNATIVA E ALTRE FORME DI ESSA - ESCLUSIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI PER INFLUIRE SULLA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA.
SENT. 151/74 C. CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTO DEI PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI ALLE SEDUTE - CONDIZIONI - NON E' PRESCRITTO ANCHE PER GLI ATTI LEGISLATIVI O COMUNQUE RICOLLEGANTISI QUALI PRESUPPOSTI AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA INIZIATIVA LEGISLATIVA GOVERNATIVA E ALTRE FORME DI ESSA - ESCLUSIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI PER INFLUIRE SULLA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA.
Testo
L'intervento dei Presidenti regionali e provinciali alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardino particolarmente gli enti da essi rappresentati, non puo' ritenersi prescritto anche con riferimento ad atti legislativi o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio: convince in tal senso l'equiparazione, quanto alla "forza" o "valore" ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, la fungibilita' ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa previste dall'art. 71 della Costituzione, che logicamente non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa (con ingresso cioe' dell'interesse qualificato delle Regioni nella fase della deliberazione consiliare) rispetto alle altre che pur potrebbero avere ad oggetto identica materia. E cio' risulta confermato anche dalla considerazione degli altri mezzi utili che l'ordinamento appresta alle Regioni per dare ingresso ai loro particolari interessi nello svolgimento della funzione legislativa spettante allo Stato nelle materie di sua competenza (autonomia, iniziativa legislativa, possibilita' di formulare voti e, per quanto riguarda la Sardegna, possibilita' di chiedere la sospensione di una legge in materia economica o finanziaria che risulti manifestamente dannosa all'isola).
L'intervento dei Presidenti regionali e provinciali alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardino particolarmente gli enti da essi rappresentati, non puo' ritenersi prescritto anche con riferimento ad atti legislativi o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio: convince in tal senso l'equiparazione, quanto alla "forza" o "valore" ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, la fungibilita' ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa previste dall'art. 71 della Costituzione, che logicamente non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa (con ingresso cioe' dell'interesse qualificato delle Regioni nella fase della deliberazione consiliare) rispetto alle altre che pur potrebbero avere ad oggetto identica materia. E cio' risulta confermato anche dalla considerazione degli altri mezzi utili che l'ordinamento appresta alle Regioni per dare ingresso ai loro particolari interessi nello svolgimento della funzione legislativa spettante allo Stato nelle materie di sua competenza (autonomia, iniziativa legislativa, possibilita' di formulare voti e, per quanto riguarda la Sardegna, possibilita' di chiedere la sospensione di una legge in materia economica o finanziaria che risulti manifestamente dannosa all'isola).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte