Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/74 E. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA (DI TIPO PRIMARIO O CONCORRENTE) - RAPPORTI CON QUELLA SPETTANTE ALLO STATO - POSSIBILITA' DI VALIDA ABROGAZIONE STATALE DI LEGGI REGIONALI.
SENT. 151/74 E. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA (DI TIPO PRIMARIO O CONCORRENTE) - RAPPORTI CON QUELLA SPETTANTE ALLO STATO - POSSIBILITA' DI VALIDA ABROGAZIONE STATALE DI LEGGI REGIONALI.
Testo
I principi che presiedono alla ripartizione della potesta' legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano) sempre circoscritta a particolari materie quest'ultima residuale e quindi generale la prima - implicano la possibilita' che le leggi statali dispongano validamente l'abrogazione di leggi regionali (e provinciali): dove una materia non e' espressamente attribuita alla competenza regionale - si afferma, infatti, e si espande nella sua pienezza la potesta' legislativa dello Stato e persino nelle materie di competenza regionale, ove questa sia ripartita o concorrente, permane una competenza statale limitata alla posizione e successiva modificazione dei principi, mentre in ogni caso, anche quando si tratti cioe' di materie devolute a competenze regionali di tipo primario, resta pur sempre allo Stato il potere di dettare le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali o di dare attuazione legislativa agli obblighi internazionalmente assunti.
I principi che presiedono alla ripartizione della potesta' legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano) sempre circoscritta a particolari materie quest'ultima residuale e quindi generale la prima - implicano la possibilita' che le leggi statali dispongano validamente l'abrogazione di leggi regionali (e provinciali): dove una materia non e' espressamente attribuita alla competenza regionale - si afferma, infatti, e si espande nella sua pienezza la potesta' legislativa dello Stato e persino nelle materie di competenza regionale, ove questa sia ripartita o concorrente, permane una competenza statale limitata alla posizione e successiva modificazione dei principi, mentre in ogni caso, anche quando si tratti cioe' di materie devolute a competenze regionali di tipo primario, resta pur sempre allo Stato il potere di dettare le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali o di dare attuazione legislativa agli obblighi internazionalmente assunti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte