Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria per il potenziamento dell'assistenza psicologica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 86, della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che stabilisce che, al fine di potenziare l'assistenza psicologica, la Giunta regionale destina nel Documento di indirizzo economico-funzionale la somma di un milione di euro nell'ambito dell'utilizzo del Fondo sanitario regionale. La disposizione impugnata non viene a determinare un livello ulteriore di assistenza rispetto a quelli definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione, in quanto le prestazioni di assistenza psicologica risultano riconducibili ai livelli essenziali di assistenza definiti dal menzionato d.P.C.m. D'altronde, la disposizione impugnata si limita a stabilire la finalità di fronteggiare l'aumento della prevalenza dell'incidenza di patologie, disturbi e disagi psicosociali, rimettendo alla Giunta regionale l'atto di destinazione della somma.