Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/74 F. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - ABOLIZIONE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 74 - PRINCIPIO DESUMIBILE DALLE DISPOSIZIONI - ATTINENZA AL REGIME LEGALE DELLE SOCIETA' ED AZIONI CHE QUESTE SONO AUTORIZZATE AD EMETTERE - CARATTERE NECESSARIAMENTE UNITARIO - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 151/74 F. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - ABOLIZIONE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 74 - PRINCIPIO DESUMIBILE DALLE DISPOSIZIONI - ATTINENZA AL REGIME LEGALE DELLE SOCIETA' ED AZIONI CHE QUESTE SONO AUTORIZZATE AD EMETTERE - CARATTERE NECESSARIAMENTE UNITARIO - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Il principio di cui al n. 13 dell'art. 10, secondo comma delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, come pure l'art. 74 del D.P.R. 29 novembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", hanno specifico riferimento al regime legale delle societa' ed alle azioni che queste sono autorizzate ad emettere, come risulta confermato dalla stessa rubrica del detto art. 74 che si intitola "nominativita' obbligatoria dei titoli azionari": e poiche' "la disciplina delle societa' non riguarda i soggetti di questa o quella attivita' economica, ma riguarda, in generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa" (cfr. gia' sent. n. 66 del 1961), essa non puo' non avere quel carattere unitario che soltanto l'essere posta dalla legislazione statale e' in grado di conferirle. Ad identica conclusione si perviene anche in base alla considerazione del nesso di strumentalita' dell'anzidetta normativa specificamente al regime delle azioni societarie con i fini della riforma tributaria, che soltanto la legislazione statale puo' validamente compiere dovendo il sistema tributario essere, almeno tendenzialmente, uniforme in tutto il territorio nazionale.
Il principio di cui al n. 13 dell'art. 10, secondo comma delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, come pure l'art. 74 del D.P.R. 29 novembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", hanno specifico riferimento al regime legale delle societa' ed alle azioni che queste sono autorizzate ad emettere, come risulta confermato dalla stessa rubrica del detto art. 74 che si intitola "nominativita' obbligatoria dei titoli azionari": e poiche' "la disciplina delle societa' non riguarda i soggetti di questa o quella attivita' economica, ma riguarda, in generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa" (cfr. gia' sent. n. 66 del 1961), essa non puo' non avere quel carattere unitario che soltanto l'essere posta dalla legislazione statale e' in grado di conferirle. Ad identica conclusione si perviene anche in base alla considerazione del nesso di strumentalita' dell'anzidetta normativa specificamente al regime delle azioni societarie con i fini della riforma tributaria, che soltanto la legislazione statale puo' validamente compiere dovendo il sistema tributario essere, almeno tendenzialmente, uniforme in tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte