Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/74 L. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EFFETTI - NON PRECLUDONO LA RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA QUESTIONE.
SENT. 151/74 L. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EFFETTI - NON PRECLUDONO LA RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA QUESTIONE.
Testo
Le sentenze costituzionali che dichiarano la non fondatezza della questione non producono effetti che trascendano quel determinato rapporto processuale in cui sono intervenute, ne' conferiscono alcun crisma di legittimita' alle disposizioni che ne formavano l'oggetto. Esse percio' non precludono la riproposizione della medesima questione, ne' impediscono alla Corte, ove cio' avvenga, di riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni.
Le sentenze costituzionali che dichiarano la non fondatezza della questione non producono effetti che trascendano quel determinato rapporto processuale in cui sono intervenute, ne' conferiscono alcun crisma di legittimita' alle disposizioni che ne formavano l'oggetto. Esse percio' non precludono la riproposizione della medesima questione, ne' impediscono alla Corte, ove cio' avvenga, di riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte