Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7275  7276  7277  7278  7279  7280  7281  7282  7283  7284  7286  7287  7288


Titolo
SENT. 151/74 M. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, SECONDO COMMA, N. 13 - FINALITA' - CESSAZIONE DELL'ESISTENZA E CIRCOLAZIONE DI AZIONI AL PORTATORE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

Testo
La disposizione di cui all'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" non puo' intendersi come rivolta semplicemente alla emanazione di norme che realizzassero un adattamento della legislazione regionale al principio di nominativita' delle azioni societarie, salva sempre la competenza legislativa delle Regioni: dalla dizione testuale e dalla ratio della disposizione in esame risulta chiaro che l'intento del legislatore nel conferire la delega al Governo, e' stato quello di far cessare l'esistenza e la circolazione nel territorio nazionale di azioni al portatore emesse da societa' aventi in esso la loro sede ed e' anzi da rilevare che l'espressione adoperata non si riferisce alla "abrogazione" delle deroghe al riguardo stabilite da leggi regionali, ma alla loro "abolizione" che e' parola esprimente un concetto piu' forte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte