Sentenza 151/1974 (ECLI:IT:COST:1974:151)
Massima numero 7287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7275  7276  7277  7278  7279  7280  7281  7282  7283  7284  7285  7286  7288


Titolo
SENT. 151/74 O. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - ABOLIZIONE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, SECONDO COMMA, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, 42, 76 E 77, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI PROVINCIALI E REGIONALI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), e dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), proposte, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte