Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria per la realizzazione, da parte dei Comuni, di campagne di sterilizzazione di cani patronali - Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che, nel bilancio regionale autonomo, assegna una dotazione finanziaria per la realizzazione, da parte dei Comuni, di campagne di sterilizzazione di cani patronali, pari a euro 100 mila per l'esercizio finanziario 2019. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale misura non può essere ricondotta ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che, infatti, si limita a prevedere soltanto la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline.