Ordinanza 153/1974 (ECLI:IT:COST:1974:153)
Massima numero 7290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 153/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AZIONI AL PORTATORE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE 8 AGOSTO 1959, N. 10 - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 74 - OBBLIGO DELLA NOMINATIVITA' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 153/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AZIONI AL PORTATORE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE 8 AGOSTO 1959, N. 10 - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 74 - OBBLIGO DELLA NOMINATIVITA' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
E' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di autorizzazione "alla emissione di azioni al portatore nella Regione T.A.A." sollevata per contrasto con l'art. 9, n. 8 ed in relazione anche agli artt. 8, 5 e 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del T.A.A., poiche' dopo l'emanazione dell'ordinanza e' entrato in vigore il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, in attuazione del principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone all'art. 74 che tutte le azioni emesse da societa' aventi sede nel territorio della Repubblica debbano essere nominative prevedendo altresi' la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse.
E' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di autorizzazione "alla emissione di azioni al portatore nella Regione T.A.A." sollevata per contrasto con l'art. 9, n. 8 ed in relazione anche agli artt. 8, 5 e 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del T.A.A., poiche' dopo l'emanazione dell'ordinanza e' entrato in vigore il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, in attuazione del principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone all'art. 74 che tutte le azioni emesse da societa' aventi sede nel territorio della Repubblica debbano essere nominative prevedendo altresi' la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte