Sentenza 154/1974 (ECLI:IT:COST:1974:154)
Massima numero 7292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7291


Titolo
SENT. 154/74 B. AMNISTIA E INDULTO - SOTTOPOSIZIONE A CONDIZIONI O AD OBBLIGHI - LEGITTIMITA'.

Testo
Nell'ipotesi di indulto improprio l'onere di adempimento della condizione imposta dal provvedimento di clemenza, entro il termine perentorio ivi stabilito, non comporta costrizione, giacche' l'applicazione dell'indulto, come dell'amnistia, e' sempre suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, al quale e' lasciata la libera scelta di procedere al pagamento per assicurarsi il beneficio del condono della pena che potra' essergli irrevocabilmente inflitta, ovvero di rinunciare all'applicazione dell'indulto confidando nella definitiva assoluzione. Ne' puo' ravvisarsi un ingiustificato sacrificio economico nel caso di successiva assoluzione totale o parziale, perche' l'onere di pagamento dei diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria non puo' dirsi senza fondamento, sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire la temuta sanzione penale nell'eventualita' di condanna irrevocabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte