Sentenza 155/1974 (ECLI:IT:COST:1974:155)
Massima numero 7293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 155/74. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 199 BIS - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO, A CURA DEL CANCELLIERE, DELLA IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 155/74. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 199 BIS - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO, A CURA DEL CANCELLIERE, DELLA IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 199 bis c.p.p., nella parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di notificarla all'imputato, non contrasta con il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e con il suo diritto di agire in giudizio su di un piano di eguaglianza con le altre parti del processo penale (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione). Invero, posto che il pubblico ministero e' parte sui generis nel rapporto processuale penale, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 190 del 1970 e n. 136 del 1971), non sussiste la necessita', per il legislatore, di attribuirgli una posizione del tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali. La natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione della sua opera deve valersi di ausiliari. Il cancelliere ricevente la dichiarazione d'appello del pubblico ministero ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescritti ed in caso di omissione dovra' risponderne disciplinarmente e anche, ove ne ricorrano gli estremi, in via penale. Aggiungasi che in base all'art. 154 c.p.p. i cancellieri sono tenuti ad osservare le norme processuali ed il pubblico ministero ha il diritto-dovere di vigilanza sull'operato degli stessi. Non si ha violazione dell'art. 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e' diretto a escludere qualsiasi discrezionalita' del pubblico ministero: la norma impugnata, invece, limitandosi a disciplinare le modalita' di esercizio dell'azione, suppone necessariamente, per il suo ambito d'applicazione, che il pubblico ministero abbia esercitato in via effettiva l'azione penale, sicche' il principio costituzionale e' invocato non conferentemente.
L'art. 199 bis c.p.p., nella parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di notificarla all'imputato, non contrasta con il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e con il suo diritto di agire in giudizio su di un piano di eguaglianza con le altre parti del processo penale (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione). Invero, posto che il pubblico ministero e' parte sui generis nel rapporto processuale penale, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 190 del 1970 e n. 136 del 1971), non sussiste la necessita', per il legislatore, di attribuirgli una posizione del tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali. La natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione della sua opera deve valersi di ausiliari. Il cancelliere ricevente la dichiarazione d'appello del pubblico ministero ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescritti ed in caso di omissione dovra' risponderne disciplinarmente e anche, ove ne ricorrano gli estremi, in via penale. Aggiungasi che in base all'art. 154 c.p.p. i cancellieri sono tenuti ad osservare le norme processuali ed il pubblico ministero ha il diritto-dovere di vigilanza sull'operato degli stessi. Non si ha violazione dell'art. 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e' diretto a escludere qualsiasi discrezionalita' del pubblico ministero: la norma impugnata, invece, limitandosi a disciplinare le modalita' di esercizio dell'azione, suppone necessariamente, per il suo ambito d'applicazione, che il pubblico ministero abbia esercitato in via effettiva l'azione penale, sicche' il principio costituzionale e' invocato non conferentemente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte