Ordinanza 156/1974 (ECLI:IT:COST:1974:156)
Massima numero 7294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
16/05/1974; Decisione del
16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 156/74. LAVORO (RAPPORTO DI) - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUSIONE DEGLI APPRENDISTI DALLA TUTELA INTEGRALE PREVISTA DALLA LEGGE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
ORD. 156/74. LAVORO (RAPPORTO DI) - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUSIONE DEGLI APPRENDISTI DALLA TUTELA INTEGRALE PREVISTA DALLA LEGGE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie, era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sui licenziamenti individuali, nella parte in cui non comprendeva fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti). Cfr.: sent. n. 169 del 1973.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie, era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sui licenziamenti individuali, nella parte in cui non comprendeva fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti). Cfr.: sent. n. 169 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte