Ordinanza 157/1974 (ECLI:IT:COST:1974:157)
Massima numero 7295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/05/1974;  Decisione del  16/05/1974
Deposito del 29/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 157/74. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 93, SECONDO COMMA - AZIONE PER LA RESTITUZIONE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTRODUZIONE DIRETTAMENTE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE A DIFESA NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Non sussistendo nuovi motivi e' manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e 182 del 1973. Cfr.: 108/1970; 167/1970; 182/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte