Sentenza 160/1974 (ECLI:IT:COST:1974:160)
Massima numero 7298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7299  7300


Titolo
SENT. 160/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 76, PRIMO COMMA (CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155) - DISOCCUPAZIONE RELATIVA A LAVORAZIONI SOGGETTE A DISOCCUPAZIONE STAGIONALE O A PERIODI DI SOSTA - NON DA' DIRITTO ALL'INDENNITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La norma impugnata puo' essere idonea a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori addetti a lavorazioni che comportano periodi normali di sospensione e periodi di stagione morta qualora venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul piano generale, il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennita' di disoccupazione in caso di mancato avviamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte