Sentenza 160/1974 (ECLI:IT:COST:1974:160)
Massima numero 7299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7298  7300


Titolo
SENT. 160/74 B. ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - EFFETTI SULLA LEGISLAZIONE ANTERIORE - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE A TUTTE LE CATEGORIE SALVA GIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE. ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - DIRITTO DEI LAVORATORI A CHE SIANO PREVEDUTI E ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASI DETERMINATI - COSTITUISCE PRINCIPIO FONDAMENTALE IMMEDIATAMENTE OPERANTE - SINDACABILITA' ALLA STREGUA DELLE VIGENTI LEGGI ORDINARIE.

Testo
Se e' pur vero che l'art. 38 della Costituzione pone un principio di ordine generale, riguardante tutte le situazioni del lavoratore bisognevole di prestazioni previdenziali, e, pertanto, non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alla particolarita' delle singole situazioni, e' altrettanto vero che attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso, tra l'altro, di disoccupazione involontaria e che tale principio e' immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' nelle leggi ordinarie. L'art. 38 della Costituzione pone un netto distacco tra assicurazioni private e assicurazioni sociali, sia in relazione ai fini sia in relazione ai soggetti. Consegue da cio' che se lo Stato ha scelto, o meglio ha mantenuto, per un criterio tecnico organizzativo, la forma assicurativa, cio' non comporta che questa necessariamente debba sottostare alle regole, ai limiti e ai criteri informatori propri delle assicurazioni private, il che porterebbe a snaturare il carattere pubblicistico del rapporto e la collocazione costituzionale della previdenza sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte