Sentenza 166/2020 (ECLI:IT:COST:2020:166)
Massima numero 42370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42365  42366  42367  42368  42369  42371  42372


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. g), Cost. La norma regionale impugnata, sebbene sostituita dall'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, è rimasta in vigore per un arco temporale piuttosto ampio, dal 31 dicembre 2018 al 30 novembre 2019, in relazione al quale non sono disponibili informazioni circa l'effettiva applicazione avuta dalla norma stessa.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2018, n. 68 del 2018, n. 44 del 2018 e n. 38 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/12/2018  n. 67  art. 72  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte