Sentenza 160/1974 (ECLI:IT:COST:1974:160)
Massima numero 7300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
28/05/1974; Decisione del
28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/74 C. ASSICURAZIONI SOCIALI - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - CARATTERE ASSICURATIVO - LAVORAZIONI CON PERIODO NORMALE DI SOSPENSIONE O DI STAGIONE MORTA - RAPPORTI CON LA DISOCCUPAZIONE "INVOLONTARIA" EX ART. 38 DELLA COSTITUZIONE. ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - DISOCCUPAZIONE "INVOLONTARIA" - INTERPRETAZIONE.
SENT. 160/74 C. ASSICURAZIONI SOCIALI - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - CARATTERE ASSICURATIVO - LAVORAZIONI CON PERIODO NORMALE DI SOSPENSIONE O DI STAGIONE MORTA - RAPPORTI CON LA DISOCCUPAZIONE "INVOLONTARIA" EX ART. 38 DELLA COSTITUZIONE. ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - DISOCCUPAZIONE "INVOLONTARIA" - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il requisito che rende la disoccupazione indennizzabile e' lo "stato di disoccupazione involontaria". Nel concetto di "disoccupazione involontaria" non puo' non farsi rientrare anche il caso in cui la disoccupazione sia, in relazione al tipo di lavoro svolto, predeterminata, e, quindi, sussista, per tale fatto, una impossibilita' oggettiva per il lavoratore di potere esplicare, per un certo periodo di tempo, quell'attivita' che gli e' normale e dalla quale trae i mezzi di sussistenza. La disoccupazione relativa al periodo di sosta non puo' pertanto, considerarsi volontaria in conseguenza del fatto di avere il lavoratore volontariamente scelto e accettato quel tipo di lavoro. Puo' diventarlo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca ad ottenere altra occupazione per ragioni obbiettive di disoccupazione nel settore richiesto, avra' senz'altro diritto, durante il periodo di sosta, all'indennita' di disoccupazione.
Il requisito che rende la disoccupazione indennizzabile e' lo "stato di disoccupazione involontaria". Nel concetto di "disoccupazione involontaria" non puo' non farsi rientrare anche il caso in cui la disoccupazione sia, in relazione al tipo di lavoro svolto, predeterminata, e, quindi, sussista, per tale fatto, una impossibilita' oggettiva per il lavoratore di potere esplicare, per un certo periodo di tempo, quell'attivita' che gli e' normale e dalla quale trae i mezzi di sussistenza. La disoccupazione relativa al periodo di sosta non puo' pertanto, considerarsi volontaria in conseguenza del fatto di avere il lavoratore volontariamente scelto e accettato quel tipo di lavoro. Puo' diventarlo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca ad ottenere altra occupazione per ragioni obbiettive di disoccupazione nel settore richiesto, avra' senz'altro diritto, durante il periodo di sosta, all'indennita' di disoccupazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte