Sentenza 161/1974 (ECLI:IT:COST:1974:161)
Massima numero 7301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
28/05/1974; Decisione del
28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 161/74. MONOPOLIO - SALI E TABACCHI - REATI DI CONTRABBANDO - LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N. 953, ARTICOLO UNICO (INTEGRAZIONE DELL'ART. 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907) - SEQUESTRO E VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO CHE SERVIRONO A COMMETTERE IL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, SECONDO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 161/74. MONOPOLIO - SALI E TABACCHI - REATI DI CONTRABBANDO - LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N. 953, ARTICOLO UNICO (INTEGRAZIONE DELL'ART. 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907) - SEQUESTRO E VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO CHE SERVIRONO A COMMETTERE IL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, SECONDO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), proposta in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. La disposizione impugnata si ricollega direttamente all'art. 625 del codice di procedura penale, dal quale trae la sua logica e naturale derivazione nel disporre che i mezzi di trasporto che servirono e furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengano venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che potra' essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato. L'articolo unico della legge n. 953 del 1966 rende obbligatorio cio' che per l'art. 625 del codice di procedura penale e per l'art. 109 della legge del 1942 n. 907 era reso possibile. La scelta operata dal legislatore corrisponde ad apprezzabili esigenze, rappresentate dalla necessita' di garantire, in concreto, il valore del mezzo al momento del sequestro, sgravare l'amministrazione da oneri pesanti di manutenzione e conservazione in alcun modo compensabili con il ricavato dell'eventuale confisca. D'altra parte il sistema prescelto tutela nel modo piu' conveniente sia gli eventuali diritti di terzi, sia quelli dell'imputato. La procedura seguita prescinde dal giudizio di merito e non lede affatto il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e il diritto di difesa. La vendita delle cose cui trattasi si inserisce nell'istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie alla garanzia propria del sequestro stesso.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), proposta in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. La disposizione impugnata si ricollega direttamente all'art. 625 del codice di procedura penale, dal quale trae la sua logica e naturale derivazione nel disporre che i mezzi di trasporto che servirono e furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengano venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che potra' essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato. L'articolo unico della legge n. 953 del 1966 rende obbligatorio cio' che per l'art. 625 del codice di procedura penale e per l'art. 109 della legge del 1942 n. 907 era reso possibile. La scelta operata dal legislatore corrisponde ad apprezzabili esigenze, rappresentate dalla necessita' di garantire, in concreto, il valore del mezzo al momento del sequestro, sgravare l'amministrazione da oneri pesanti di manutenzione e conservazione in alcun modo compensabili con il ricavato dell'eventuale confisca. D'altra parte il sistema prescelto tutela nel modo piu' conveniente sia gli eventuali diritti di terzi, sia quelli dell'imputato. La procedura seguita prescinde dal giudizio di merito e non lede affatto il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e il diritto di difesa. La vendita delle cose cui trattasi si inserisce nell'istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie alla garanzia propria del sequestro stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte