Sentenza 162/1974 (ECLI:IT:COST:1974:162)
Massima numero 7302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
28/05/1974; Decisione del
28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 162/74. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGI TRIBUTARIE DELLO STATO - APPLICABILITA' ANCHE NEL TERRITORIO REGIONALE - PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI SGRAVIO ADOTTATI LIMITATAMENTE AL TERRITORIO SICILIANO NELL'ESERCIZIO DI POTERI DI PRONTO INTERVENTO - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - PREVIDENZE STATALI A FAVORE DI POPOLAZIONI DI COMUNI COLPITI DA ALLUVIONI - D.L. 22 GENNAIO 1973, N. 2, ARTT. 26-32 (SOSPENSIONE DI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE; DI RISCOSSIONI; SGRAVI) E D.L. 12 FEBBRAIO 1973, N. 8 (PROVVIDENZE A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 20 E 36 DELLO STATUTO SPECIALE, NE' GLI ARTT. 2, 4, 7 E 8 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 162/74. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGI TRIBUTARIE DELLO STATO - APPLICABILITA' ANCHE NEL TERRITORIO REGIONALE - PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI SGRAVIO ADOTTATI LIMITATAMENTE AL TERRITORIO SICILIANO NELL'ESERCIZIO DI POTERI DI PRONTO INTERVENTO - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - PREVIDENZE STATALI A FAVORE DI POPOLAZIONI DI COMUNI COLPITI DA ALLUVIONI - D.L. 22 GENNAIO 1973, N. 2, ARTT. 26-32 (SOSPENSIONE DI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE; DI RISCOSSIONI; SGRAVI) E D.L. 12 FEBBRAIO 1973, N. 8 (PROVVIDENZE A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 20 E 36 DELLO STATUTO SPECIALE, NE' GLI ARTT. 2, 4, 7 E 8 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludersi che la partecipazione dei Presidenti delle Regioni al Consiglio dei Ministri sia prescritta anche per atti legislativi o comunque inerenti al procedimento legislativo. La materia tributaria non rientra fra quelle attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ma fra quelle nelle quali la Regione ha solo una competenza legislativa concorrente. Cosicche', anche se ad essa spettano quasi tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano pure nel territorio regionale e ben possono riguardare anche solo il medesimo, purche' non operino in sostanziale e ingiustificato svuotamento dei diritti della Regione. La competenza amministrativa in ordine alla imposizione, all'accertamento, alla formazione ed eventuali modificazioni, sospensioni e annullamenti dei ruoli spettano allo Stato, la successiva fase della riscossione spetta alla Regione. Sono conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, nonche' della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e degli artt. 2, 4, 7, 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965 ed altresi' le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, sollevate in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonche' dell'art. 10 di tale D.L. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965.
E' da escludersi che la partecipazione dei Presidenti delle Regioni al Consiglio dei Ministri sia prescritta anche per atti legislativi o comunque inerenti al procedimento legislativo. La materia tributaria non rientra fra quelle attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ma fra quelle nelle quali la Regione ha solo una competenza legislativa concorrente. Cosicche', anche se ad essa spettano quasi tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano pure nel territorio regionale e ben possono riguardare anche solo il medesimo, purche' non operino in sostanziale e ingiustificato svuotamento dei diritti della Regione. La competenza amministrativa in ordine alla imposizione, all'accertamento, alla formazione ed eventuali modificazioni, sospensioni e annullamenti dei ruoli spettano allo Stato, la successiva fase della riscossione spetta alla Regione. Sono conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, nonche' della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e degli artt. 2, 4, 7, 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965 ed altresi' le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, sollevate in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonche' dell'art. 10 di tale D.L. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 21
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte