Sentenza 163/1974 (ECLI:IT:COST:1974:163)
Massima numero 7303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 163/74. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COD. PROC. PEN., ARTT. 223 E 225 (MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - OPERAZIONI TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INAPPLICABILITA' DEGLI ARTT. 315, 323, PRIMO COMMA, E 324, DELLO STESSO CODICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' degli artt. 223 e 225 (modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), sollevata, per mancanza delle garanzie ex artt. 315, 323, primo comma, e 324 c.p.p., in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., dovendo valere le stesse ragioni per le quali, con sent. n. 185 del 1973, e' stata dichiarata inammissibile analoga questione del sopra indicato art. 223.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte