Sentenza 164/1974 (ECLI:IT:COST:1974:164)
Massima numero 7304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 164/74. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 20 - ULTRATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la cosiddetta ultrattivita' delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. La norma impugnata, invero, diretta a garantire che la spinta psicologica all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla speranza di mutamenti di legislazione, appare ispirata alla tutela dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 Cost.), che, come riconosciuto piu' volte da questa Corte, e' costituzionalmente differenziato (sent. nn. 45 del 1963., 91 del 1964, 50 del 1965) ed esige una tutela particolare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte