Sentenza 165/1974 (ECLI:IT:COST:1974:165)
Massima numero 7305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 165/74. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ARTT. 382 E 482 - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPATE DALLO STATO ANCHE NELL'IPOTESI DI QUERELA CONTRO IGNOTI PER UN REATO REALMENTE VERIFICATOSI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'obbligo del querelante di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate, in caso di assoluzione dell'imputato da un reato perseguibile soltanto a querela di parte, stabilito dagli artt. 382 e 482 cod. proc. pen. anche allo scopo di evitare liti temerarie, e' escluso nelle sole ipotesi di proscioglimento del prevenuto per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela, e non anche nell'ipotesi di mancato esito positivo dell'azione penale, in seguito a querela contro ignoti, per essere rimasto non identificato l'autore del reato o per essersi proceduto contro persona non colpevole, il che da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni uguali, nelle une come nelle altre l'assoluzione dell'imputato derivando da circostante non riconducibili al querelante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli articoli suindicati, nella parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte