Sentenza 166/1974 (ECLI:IT:COST:1974:166)
Massima numero 7306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
28/05/1974; Decisione del
28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 166/74. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI - DIRITTO DEGLI AGENTI E DEGLI ANALISTI DI PERCEPIRE UNA PERCENTUALE SULLE MULTE INFLITTE AI CONDANNATI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 77, PRIMO COMMA, E LEGGE 5 APRILE 1961, N. 322, ARTICOLO UNICO, PRIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24, 27 E 53 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 166/74. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI - DIRITTO DEGLI AGENTI E DEGLI ANALISTI DI PERCEPIRE UNA PERCENTUALE SULLE MULTE INFLITTE AI CONDANNATI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 77, PRIMO COMMA, E LEGGE 5 APRILE 1961, N. 322, ARTICOLO UNICO, PRIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24, 27 E 53 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Va dichiarata la inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione, in situazione del tutto analoga, sia stata gia' ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza e non venga addotto alcun fondato argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo, senza prospettare nuovi profili, a criticare la precedente declaratoria di inammissibilita' con argomentazioni prive di pregio; uguale decisione va adottata allorche' il giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non tiene conto che il giudizio di rilevanza gli impone il limite segnato dalla necessita' di definire il processo principale, per cui gli e' precluso rimettere gli atti alla Corte quando la risoluzione della questione incidentale risulti irrilevante a quei fini. (Inammissibilita', per mancanza di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 e dell'art. unico, comma primo, della legge 5 aprile 1961, n. 322 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27,, comma terzo, 53, comma primo, 97, comma primo, 98, comma primo, Cost. - per essere stata gia' dichiarata irrilevante, rispetto all'articolo unico della legge n. 322 del 1961, in quanto gli atti dei verbalizzanti e degli analisti conserverebbero la loro efficacia anche nell'ipotesi della emanazione di una sentenza di accoglimento; e, per quanto riguarda l'art. 77, comma primo, d.P.R. n. 162 del 1965, i poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti non resterebbero travolti da una pronuncia di illegittimita' riguardante l'attribuzione di percentuale sulle multe inflitte ai condannati). Cfr.: sent. n. 110 del 1971.
Va dichiarata la inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione, in situazione del tutto analoga, sia stata gia' ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza e non venga addotto alcun fondato argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo, senza prospettare nuovi profili, a criticare la precedente declaratoria di inammissibilita' con argomentazioni prive di pregio; uguale decisione va adottata allorche' il giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non tiene conto che il giudizio di rilevanza gli impone il limite segnato dalla necessita' di definire il processo principale, per cui gli e' precluso rimettere gli atti alla Corte quando la risoluzione della questione incidentale risulti irrilevante a quei fini. (Inammissibilita', per mancanza di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 e dell'art. unico, comma primo, della legge 5 aprile 1961, n. 322 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27,, comma terzo, 53, comma primo, 97, comma primo, 98, comma primo, Cost. - per essere stata gia' dichiarata irrilevante, rispetto all'articolo unico della legge n. 322 del 1961, in quanto gli atti dei verbalizzanti e degli analisti conserverebbero la loro efficacia anche nell'ipotesi della emanazione di una sentenza di accoglimento; e, per quanto riguarda l'art. 77, comma primo, d.P.R. n. 162 del 1965, i poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti non resterebbero travolti da una pronuncia di illegittimita' riguardante l'attribuzione di percentuale sulle multe inflitte ai condannati). Cfr.: sent. n. 110 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte