Sentenza 167/1974 (ECLI:IT:COST:1974:167)
Massima numero 7307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
28/05/1974; Decisione del
28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7308
Titolo
SENT. 167/74 A. GIURISDIZIONALE MILITARE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 322, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - ESCLUSIONE IN CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 167/74 A. GIURISDIZIONALE MILITARE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 322, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - ESCLUSIONE IN CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 322 c.p.m.p. (sull'esclusione della facolta' di concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' obbligatorio il mandato di cattura), gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 68 del 1974.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 322 c.p.m.p. (sull'esclusione della facolta' di concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' obbligatorio il mandato di cattura), gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 68 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte