Sentenza 167/1974 (ECLI:IT:COST:1974:167)
Massima numero 7308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7307


Titolo
SENT. 167/74 B. GIURISDIZIONE MILITARE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 323, PRIMO COMMA (INCISO) - LIBERTA' PROVVISORIA - DIVIETO DI CONCESSIONE DURANTE IL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA NEL RITO ORDINARIO DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE (ART. 278 COD. PROC. PEN.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" dell'art. 323, primo comma, del c.p.m.p., che, durante il giudizio predetto, fa divieto di concedere la liberta' provvisoria. L'illegittimita', che deriva dalle stesse ragioni che sorreggono la sent. n. 68 del 1974, sussiste in quanto, nel rito ordinario, a seguito dell'innovazione introdotta con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha soppresso, nell'art. 278 c.p.p., le parole "escluso il giudizio di cassazione", la liberta' provvisoria puo' essere concessa in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio. Il divario che non e' superabile in via interpretativa, si palesa incongruo, anche tenendo conto che, alla stregua dell'art. 261, n. 3, c.p.m.p., il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare ha lo stesso carattere del ricorso per cassazione, almeno fino a che non avra' avuto attuazione la VI disposizione transitoria della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte