Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Possibilità, per alcune categorie di medici specialisti, di veterinari e di personale laureato dirigente in regime di convenzione di essere inquadrati, senza concorso, nei ruoli della dirigenza sanitaria - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, nel testo precedente le modifiche apportate dall'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. La norma regionale impugnata dal Governo dispone l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria della Regione di alcune categorie di medici specialisti, di veterinari e di personale laureato dirigente in regime di convenzione, considerati sulla base della semplice domanda e a prescindere da una valutazione di professionalità, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale prevede, in tema di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del d.P.R. n. 484 del 1997. Inoltre, il mancato ricorso alla selezione concorsuale non trova alcuna ragione giustificatrice nel caso in esame, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico, subordinatamente all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018, n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 189 del 2011, n. 108 del 2011, n. 52 del 2011, n. 225 del 2010, n. 195 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 363 del 2006).