Ordinanza 169/1974 (ECLI:IT:COST:1974:169)
Massima numero 7310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  28/05/1974;  Decisione del  28/05/1974
Deposito del 06/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 169/74. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE, L'ART. 34 DEL CONCORDATO E LE LEGGI 27 MAGGIO 1929, N. 810 E N. 847 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, nonche' agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte