Sentenza 172/1974 (ECLI:IT:COST:1974:172)
Massima numero 7314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7315
Titolo
SENT. 172/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 108, PRIMO COMMA, E LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24, SECONDO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24 COST. - INAPPLICABILITA' DELLE NORME DENUNCIATE NEL PROCEDIMENTO CIVILE A QUO.
SENT. 172/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 108, PRIMO COMMA, E LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24, SECONDO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24 COST. - INAPPLICABILITA' DELLE NORME DENUNCIATE NEL PROCEDIMENTO CIVILE A QUO.
Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per difetto di rilevanza - stante la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - nell'ipotesi in cui il giudice a quo non debba fare applicazione alcuna delle norme delle quali ha denunciato la illegittimita'. (Nella specie, nel corso di un giudizio civile promosso da danneggiati per incidente stradale nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, comma primo, cod. proc. pen. - perche' limiterebbe ai procedimenti con istruzione formale la facolta' della parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile - e, subordinatamente, dell'art. 24, comma secondo, della legge n. 990 del 1969 - nel punto in cui, riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato in detta fase: norme che, entrambe, si riferiscono a procedimenti penali.)
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per difetto di rilevanza - stante la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - nell'ipotesi in cui il giudice a quo non debba fare applicazione alcuna delle norme delle quali ha denunciato la illegittimita'. (Nella specie, nel corso di un giudizio civile promosso da danneggiati per incidente stradale nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, comma primo, cod. proc. pen. - perche' limiterebbe ai procedimenti con istruzione formale la facolta' della parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile - e, subordinatamente, dell'art. 24, comma secondo, della legge n. 990 del 1969 - nel punto in cui, riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato in detta fase: norme che, entrambe, si riferiscono a procedimenti penali.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23