Sentenza 172/1974 (ECLI:IT:COST:1974:172)
Massima numero 7315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7314


Titolo
SENT. 172/74 B. PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 95 - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN ISTRUTTORIA OVE LA CITAZIONE SIA FATTA PER IL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 108 (IN RELAZIONE ALL'ART. 123) E 110 - POSSIBILITA' DI CITARE PER IL DIBATTIMENTO IL RESPONSABILE CIVILE A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN ISTRUTTORIA, E NON ANCHE IN TALE FASE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 95 (che esclude la necessita' di notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile medesima abbia richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile civile per il dibattimento) e gli artt. 108 (in rel. all'art. 123) e 110 cod. proc. pen. (che non consentono alla parte civile costituitasi in istruttoria di citare in tale fase di giudizio il responsabile civile), in quanto non precludono - quando vi sia la costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile ai sensi dell'art. 105 stesso codice - al responsabile civile di intervenire volontariamente nei procedimenti sia con rito formale sia con rito sommario fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, escludono che egli si trovi in una situazione di irrazionale disuguaglianza rispetto al danneggiato che si e' costituito parte civile e che siano limitati i suoi diritti di difesa. D'altra parte, per quanto disposto dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il vecchio testo dell'art. 304 cod. proc. pen.), applicabile anche all'istruzione sommaria (art. 390), deve essere inviata, sin dal primo atto di istruzione a cura dell'organo procedente, a tutte le parti private che possono avervi interesse, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato e con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore: il che per quanto riguarda il responsabile civile va inteso nel senso che la comunicazione debba essergli fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 95, 108 (in rel. all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte