Sentenza 173/1974 (ECLI:IT:COST:1974:173)
Massima numero 7316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 173/74. SICUREZZA PUBBLICA - ARMI O MATERIE ESPLODENTI - POTERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - T. U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN LOCALI PUBBLICI O PRIVATI - NON E' VIOLATO L'ART. 14 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 41 T.U. di p.s.r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti non denunziate o comunque abusivamente detenute) si inquadra pienamente nell'ambito della speciale procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova un'ulteriore conferma della propria legittimita' nel collegamento col fine della tutela della pubblica incolumita' espressamente contemplato nel terzo comma del gia' citato art. 14. Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 t.u. di p.s. (che va considerato nel contesto della normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni della polizia giudiziaria e la subordinazione di essa al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze) gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti ai sensi degli artt. 224 e 227 c. p. p. , a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore successive, all'Autorita' giudiziaria - per convalida - il processo verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la perquisizione e' stata eseguita, anche se con esito negativo. Gli obblighi di documentazione e gli adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso della medesima. Resta cosi' confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la piena compatibilita' della disposizione impugnata con l'art. 14 della Costituzione. Il che vale ad escludere, altresi', l'esistenza di ogni contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., posto che le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del domicilio e non incidono sugli altri aspetti della tutela della liberta' personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte