Sentenza 175/1974 (ECLI:IT:COST:1974:175)
Massima numero 7319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/74 A. TRIBUTI IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ESENZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E INDUSTRIALI TRASFERITE O DI NUOVO IMPIANTO NELLE ZONE DESTINATE DAL COMUNE DI ASSISI - LEGGE 9 OTTOBRE 1957, N. 976, ART. 15: INCERTEZZE INTERPRETATIVE IN ORDINE ALL'AMBITO DELLE ESENZIONI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1971, N. 110: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE N. 976 - LIMITAZIONE DELL'ESENZIONE ALLE SOLE IMPOSTE ERARIALI DIRETTE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,41, PRIMO COMMA, E 53 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/74 A. TRIBUTI IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ESENZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E INDUSTRIALI TRASFERITE O DI NUOVO IMPIANTO NELLE ZONE DESTINATE DAL COMUNE DI ASSISI - LEGGE 9 OTTOBRE 1957, N. 976, ART. 15: INCERTEZZE INTERPRETATIVE IN ORDINE ALL'AMBITO DELLE ESENZIONI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1971, N. 110: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE N. 976 - LIMITAZIONE DELL'ESENZIONE ALLE SOLE IMPOSTE ERARIALI DIRETTE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,41, PRIMO COMMA, E 53 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 25 febbraio 1971, n. 110 (la quale stabilisce che la sfera di applicazione dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 " deve intendersi riferita soltanto alle imposte sul reddito di ricchezza mobile, alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e relativa addizionale provinciale e all'imposta di patente"), ha un indubbio carattere interpretativo dell'art. 15, legge n. 976 del 1957 (la cui formulazione aveva dato adito a molti dubbi sulla sua effettiva portata) e non ha alcun carattere innovativo perche' non ha introdotto retroattivamente nuovi tributi, ma ha semplicemente indicato quali imposte erano ricomprese nell'esenzione accordata dal detto art. 15. Essa, quindi, non ha affatto derogato al normale regime dell'efficacia delle fonti nel tempo (peraltro assurto a rango costituzionale solo nella materia penale e non anche in quella tributaria), ne' puo' ritenersi abbia operato alcuna discriminazione in danno degli imprenditori industriali rispetto agli alberghieri perche' il differente trattamento deve farsi risalire alla legge n. 976 del 1957. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 110 del 1971 sollevata - in riferimento agli artt. 3,41, primo comma, e 53, primo comma, Cost. -, deducendo che con essa il legislatore avrebbe revocato retroattivamente le esenzioni fiscali gia' concesse con la legge n. 976 del 1957 alle imprese artigiane o industriali gia' operanti nel territorio di Assisi, effettuando una arbitraria discriminazione a loro danno rispetto alle imprese alberghiere, e compromettendo le iniziative economiche dalle stesse intraprese nella ragionevole aspettativa di fruire di tutti i benefici fiscali concessi dalla gia' citata legge n. 976 del 1957; ed avrebbe, inoltre, introdotto, ex novo, un debito di imposta, che non sarebbe esistito in virtu' della legge n. 976 del 1957 nel territorio di Assisi, valutando cosi' situazioni di fatto verificatesi nel passato e, di conseguenza, non costituenti un indice attendibile di potenzialita' contributiva attuale.
La legge 25 febbraio 1971, n. 110 (la quale stabilisce che la sfera di applicazione dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 " deve intendersi riferita soltanto alle imposte sul reddito di ricchezza mobile, alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e relativa addizionale provinciale e all'imposta di patente"), ha un indubbio carattere interpretativo dell'art. 15, legge n. 976 del 1957 (la cui formulazione aveva dato adito a molti dubbi sulla sua effettiva portata) e non ha alcun carattere innovativo perche' non ha introdotto retroattivamente nuovi tributi, ma ha semplicemente indicato quali imposte erano ricomprese nell'esenzione accordata dal detto art. 15. Essa, quindi, non ha affatto derogato al normale regime dell'efficacia delle fonti nel tempo (peraltro assurto a rango costituzionale solo nella materia penale e non anche in quella tributaria), ne' puo' ritenersi abbia operato alcuna discriminazione in danno degli imprenditori industriali rispetto agli alberghieri perche' il differente trattamento deve farsi risalire alla legge n. 976 del 1957. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 110 del 1971 sollevata - in riferimento agli artt. 3,41, primo comma, e 53, primo comma, Cost. -, deducendo che con essa il legislatore avrebbe revocato retroattivamente le esenzioni fiscali gia' concesse con la legge n. 976 del 1957 alle imprese artigiane o industriali gia' operanti nel territorio di Assisi, effettuando una arbitraria discriminazione a loro danno rispetto alle imprese alberghiere, e compromettendo le iniziative economiche dalle stesse intraprese nella ragionevole aspettativa di fruire di tutti i benefici fiscali concessi dalla gia' citata legge n. 976 del 1957; ed avrebbe, inoltre, introdotto, ex novo, un debito di imposta, che non sarebbe esistito in virtu' della legge n. 976 del 1957 nel territorio di Assisi, valutando cosi' situazioni di fatto verificatesi nel passato e, di conseguenza, non costituenti un indice attendibile di potenzialita' contributiva attuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte