Sentenza 178/1974 (ECLI:IT:COST:1974:178)
Massima numero 7324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 178/74. PROCESSO PENALE - NOTIFICA - COD. PROC. PEN., ART. 177 BIS, PRIMO E SECONDO COMMA - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO - DECRETO DI IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO, IN CASO DI SUA OMISSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA PER EFFETTO DI ANTERIORE DECISIONE DELLA CORTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilita'. L'obbligo di scegliere il domicilio nel territorio nazionale, che discende dal principio della territorialita' della giurisdizione, ha infatti la finalita' di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi piu' rispondente al proprio interesse, ancorche' con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte