Sentenza 179/1974 (ECLI:IT:COST:1974:179)
Massima numero 7325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 179/74. PROCESSO CIVILE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA - COD. PROC. CIV., ART. 182 CPV. - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DI AUTORIZZAZIONE - FACOLTA', NON DOVERE, DEL GIUDICE DI CONCEDERE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione (sollevata con ordinanza 22 febbraio 1972 del G. I. presso il tribunale di Napoli) di legittimita' costituzionale dell'art. 182 c. p. c., nella parte in cui tale norma, relativamente ai vizi della rappresentanza faculta unicamente - e non obbliga - il giudice istruttore ad assegnare, alla parte interessata, un termine per la regolarizzazione dei vizi stessi. Nessuna violazione del "diritto di difesa" e', infatti, ipotizzabile nella specie, inquantoche' la facolta' di cui al capoverso dell'articolo denunziato, non si traduce in mero arbitrio bensi' unicamente risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equita' alla varieta' dei casi pratici" tra l'altro, impedendo l'automatica sanatoria di casi in cui il vizio della rappresentanza non appaia dipendente da errore scusabile, onde la sua regolarizzazione - ove, in ipotesi, ammessa - oltreche' pregiudicare l'interesse della parte contrapposta, finirebbe con il derogare al principio della ritualita' del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le parti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte