Ordinanza 183/1974 (ECLI:IT:COST:1974:183)
Massima numero 7329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 183/74. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - COD. PEN. , ART. 290, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE COME REATO IL VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Puo' emettersi declaratoria di manifesta infondatezza anche quando sia stata gia' dichiarata non fondata una questione che, se pur non identica, sia tuttavia strettamente analoga a quella sollevata. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica, posto che i motivi posti a base della sentenza n. 20 del 1974 (che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede come reato il vilipendio del Governo, nell'Ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato) valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati in ordine alla previsione, come reato, del vilipendio della Repubblica. - S. n. 20/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte