Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7331  7332  7333  7334  7335  7336  7337  7338  7339  7340  7341


Titolo
SENT. 184/74 A. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - D. L. 20 APRILE 1974, N. 104, ART. 1, RECANTE MODIFICA ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 538 DEL COD. PROC. PENALE - NECESSITA' DI APPLICARE DISPOSIZIONI DI LEGGE PIU' FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO E NON SIA NECESSARIO ASSUMERE NUOVE PROVE DIVERSE DALL'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI GIUDICARE NEL MERITO SENZA ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL RICORRENTE (CHE NON E' PRESENTE) - INSUSSISTENZA - IPOTESI IN CUI SIA NECESSARIO RICORRERE A MEZZI DI PROVA DIVERSI DALLA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - ESULA DALLA FATTISPECIE LEGALE - APPLICAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI PREESISTENTI (ANNULLAMENTO E RINVIO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di leggi piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost. per il fatto che il giudizio di merito cosi' disciplinato verrebbe a svolgersi senza la presenza dell'imputato ricorrente: risulta, infatti, chiaramente dalla stessa dizione letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del sistema in cui e' destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilita' della normativa piu' favorevole non fosse - in concreto - accertabile senza ricorrere a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi documenti (rendendosi necessario, in particolare la presenza dell'imputato) si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le regole processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte